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La sicurezza è un valore, il più importante.

 Diritto alla sicurezza, una sfida che dobbiamo vincere.

Il governo ha messo a punto gli strumenti legislativi necessari e rafforzato l’azione di vigilanza. Ha previsto incentivi per le imprese che investono in sicurezza, ha consolidato i poteri dei rappresentanti dei lavoratori, ha introdotto norme che impediscono, negli appalti, di procedere al massimo ribasso risparmiando laddove non si possono né si devono lesinare risorse, ovvero sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

 I rischi da lavoro non sono inevitabili.

 Prevenire si può, non ci sono più alibi.

 

Codice dei diritti dei lavoratori.

  1. I rischi devono essere ridotti alla fonte.
  2. Il numero dei lavoratori che sono, o possono essere, esposti al rischio, deve essere ridotto al minimo.
  3. Sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, i lavoratori, ovvero i loro rappresentanti, hanno diritto all’informazione, alla formazione, alla consultazione ed alla partecipazione.
  4. I lavoratori devono ricevere adeguate istruzioni sull’uso di macchine, impianti, utensili, dispositivi di protezione individuali.
  5. Gli ambienti, le attrezzature di lavoro, le macchine e gli impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza, devono essere sottoposti a regolare manutenzione.
  6. Tutti i lavoratori, in relazione al tipo ed entità del rischio, devono essere forniti dei necessari e idonei dispositivi di protezione individuale.
  7. Ai lavoratori, salvo eccezioni debitamente motivate, non può essere richiesto di riprendere l’attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato.
  8. I lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato hanno il diritto di essere informati in merito al rischio stesso e alle disposizioni prese o da prendere in materia di protezione.
  9. I lavoratori hanno il diritto di verificare mediante il rappresentante per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute.
  10. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie avvero impiega i mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.

Legge 626 del 19 settembre 1994